Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918. Leggi il testo vigente →
[1]I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al Consorzio, potranno nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla Prefettura che intendono cedere i loro fondi al Consorzio medesimo.
[2]L'acquisto ne diviene obbligatorio pel Consorzio e l'indennita' di espropriazione e' determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[3]Essa puo' essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva