Art. 27

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[1]I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al Consorzio, potranno nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla Prefettura che intendono cedere i loro fondi al Consorzio medesimo.

[2]L'acquisto ne diviene obbligatorio pel Consorzio e l'indennita' di espropriazione e' determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

[3]Essa puo' essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art27 · fonte su Normattiva