Art. 28
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[1]Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia colla inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio Statuto, comprometta il fine, pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, puo', per decreto Reale, scioglierne l'Amministrazione ed assumere di ufficio l'esecuzione delle opere di bonificazione.
[2]Dopo un anno, dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'Amministrazione consorziale.
[3]Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'Amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva