Art. 29
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[1]La Deputazione del Consorzio fa compilare il progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, nel quale saranno indicati il tempo e l'ordine in cui i lavori potranno eseguirsi e compiersi.
[2]In questo progetto la bonificazione potra' essere distinta in varie sezioni.
[3]I progetti d'esecuzione vengono compilati a misura che i lavori debbono eseguirsi.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva