Art. 3

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[1]Le opere di bonificazione sono di due categorie.

[2]Sono di 1ª categoria:

[3]1° le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;

[4]2° le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

[5]Sono di 2ª categoria:

[6]le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art3 · fonte su Normattiva