Art. 3
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[1]Le opere di bonificazione sono di due categorie.
[2]Sono di 1ª categoria:
[3]1° le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;
[4]2° le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.
[5]Sono di 2ª categoria:
[6]le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva