Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I progetti d'esecuzione delle opere nuove sono approvati dal Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile; quelli di ordinaria manutenzione dalla Deputazione amministrativa del Consorzio.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva