Art. 32

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque, e non recar pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione.

[2]In caso di renitenza, la Deputazione amministrativa del Consorzio fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, decorso il quale inutilmente, provvede d'ufficio al loro eseguimento rimborsandosi a carico dei proprietari morosi. delle spese incontrate colle ferme di esazione delle contribuzioni consorziali.

[3]Contro le decisioni della Deputazione amministrativa, rispetto ai lavori prescritti ed alle relative spese, gli interessati possono ricorrere al Prefetto, il quale decide definitivamente sul parere dell'Ufficio del Genio civile.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art32 · fonte su Normattiva