Art. 33
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[1]Il godimento dalle proprieta' situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o permanenti, che fossero richieste per l'esecuzione dei lavori.
[2]Per le occupazioni temporanee, il Consorzio paga una indennita' ai proprietari rispettivi; per le permanenti, acquista i terreni occupati, e puo' valersi, pel pagamento del relativo prezzo, della facolta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 27.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva