Art. 34
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[1]Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente dal Consorzio per la durata dei relativi lavori.
[2]I proprietari delle terre hanno diritto ad una indennita' annua da convenire, in base ad una media del decennio precedente. In tal caso il Consorzio diviene usufruttuario delle terre in colmata, fino alla riconsegna di esse ai rispettivi proprietari.
[3]I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono, rinunziando ad ogni indennita', rimanere in possesso dalle terre medesime, e godere degli utili che queste potranno dare, purche' cio' non osti al regolare progresso delle colmate.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva