Art. 35

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[1]Qualora non possa venirsi ad un accordo rispetto alla misura delle indennita' o del prezzo di espropriazione, di cui nei precedenti articoli 33 e 34, si procedera' a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.

[2]Il Consorzio potra' prendere possesso temporaneo delle terre da bonificarsi per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 18 agosto 1911 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art35 · fonte su Normattiva