Art. 37
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Gli interessati, proprietari di fondi inclusi nel perimetro della bonificazione, contribuiscono alle relative spese mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dalla bonificazione medesima.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva