Art. 38
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Le Provincie ed i Comuni hanno facolta' di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguiscono dai Consorzi volontari ed obbligatori costituiti a senso dell'articolo 23.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva