Art. 39
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918. Leggi il testo vigente →
[1]Finche' non sono determinate le tasse, a forma dell'antecedente articolo 37, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.
[2]Tale riparto provvisorio sara' fatto per meta' in ragione di superficie e per meta' in ragione d'imposta.
[3]A classificazione compiuta seguira' il conguaglio fra i diversi interessati.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva