Art. 4
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[1]Le opere di bonificazione di 1ª categoria saranno eseguite dallo Stato, o, per concessione, dalle Provincie, dai Comuni, o dai Consorzi dei proprietari interessati; e saranno mantenute dai proprietari.
[2]Le opere di 2ª categoria si eseguiscono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in Consorzio.
[3]Alla classificazione e manutenzione delle strade, di cui al comma a dell'articolo 7, sara' provveduto secondo le norme prescritte nel titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva