Art. 40

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Gli Istituti che esercitano nel Regno il Credito Fondiario hanno facolta' di fare ai Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 19 ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art40 · fonte su Normattiva