Art. 40
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Gli Istituti che esercitano nel Regno il Credito Fondiario hanno facolta' di fare ai Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 19 ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva