Art. 41
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[1]I Consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformita' della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici Istituti di credito, ed anche con privati.
[2]Questi mutui non possono pero' essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della Giunta provinciale amministrativa il cui decreto sara' allegato al contratto e ne formera' parte integrante.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva