Art. 41

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I Consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformita' della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici Istituti di credito, ed anche con privati.

[2]Questi mutui non possono pero' essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della Giunta provinciale amministrativa il cui decreto sara' allegato al contratto e ne formera' parte integrante.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art41 · fonte su Normattiva