Art. 42
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[1]Quando non abbiano avuto luogo i mutui o le anticipazioni di cui all'articolo precedente, i Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 19 e gli obbligatori, possono, previa autorizzazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualita', fino all'estinzione del valore nominale dei titoli stessi.
[2]Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l'autorizzazione non puo' essere concessa se non e' dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all'estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva