Art. 44
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[1]Piu' Consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facolta' per decreto Reale, sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.
[2]Le disposizioni del Codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di Comuni o Provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei Consorzi di bonificazione volontari od obbligatori.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva