Art. 46
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Qualora le Amministrazioni dei Consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passivita' descritte nel precedente articolo, la Giunta provinciale amministrativa stanziera' d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio e provvedera' per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale; e tutte le spese occorse per questa operazione staranno a carico del Consorzio.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva