Art. 47

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Ogni proprietario puo' estinguere il proprio, debito, per l'emissione dei titoli di cui agli articoli 42, 43 e 44, a rate non minori del decimo, consegnando al Consorzio per annullarli, e per eguale importo al valore nominale, titoli emessi dal Consorzio.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art47 · fonte su Normattiva