Art. 47
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Ogni proprietario puo' estinguere il proprio, debito, per l'emissione dei titoli di cui agli articoli 42, 43 e 44, a rate non minori del decimo, consegnando al Consorzio per annullarli, e per eguale importo al valore nominale, titoli emessi dal Consorzio.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva