Art. 48
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[1]Con apposito Regolamento saranno dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio stabilite le norme della sorveglianza da esercitarsi su queste operazioni di credito dei Consorzi di bonificamento, o quelle da osservarsi per la costituzione, emissione ed annullamento, dei titoli suddetti.
[2]Le spese di sorveglianza sono a carico dei Consorzi.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva