Art. 49
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E' data facolta' alla Cassa di depositi e prestiti di concedere ai Consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 19 e ai Consorzi obbligatori, mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni trenta, all'interesse normale stabilito secondo l'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo l'articolo 17 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva