Art. 50
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[1]Agli effetti di questa legge, una bonificazione si ritiene compiuta quando nel perimetro di essa sieno state eseguite le opere secondo i progetti approvati, e i terreni si travino ridotti in condizione da poter essere coltivati.
[2]Una Commissione nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici, e composta di un ispettore del Genio civile, dell'ingegnere capo del Genio civile della Provincia, in cui si trovano le opere eseguite o la maggior parte di esse, di un delegato del Consiglio provinciale di Sanita' e di un funzionario del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, dovra' accertare il compimento della bonificazione, o che sia stata eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione d'altro Ente.
[3]Lo stesso accertamento avra' luogo per ciascuno dei bacini separati ed indipendenti tra loro, nei quali si potra' dividere l'intero perimetro di una bonificazione, a termini dell'articolo 8.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva