Art. 51
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[1]Quando una bonificazione, o parte di essa, sara' dichiarata compiuta a termini del precedente articolo 50, e consegnata al Consorzio obbligatorio per la manutenzione, questo dovra' procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica.
[2]In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzi stabilira', secondo le norme che saranno precisate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti maggiori contributi dai proprietari debitori, rimborsate le somme ai proprietari creditori.
[3]Il contributo dei proprietari e' considerato come un onere reale gravante sui fondi.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva