Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918. Leggi il testo vigente →
[1]Quando le opere di una bonificazione o di uno dei bacini in cui si possa dividere, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 51, sieno prossime al loro compimento, il Ministero dei Lavori Pubblici promuove, anche coattivamente, ove occorra, la costituzione dei Consorzi fra i proprietari interessati per la manutenzione e conservazione delle opere eseguite.
[2]Se le opere eseguite stanno entro il perimetro di un Consorzio gia' legalmente costituito, questo funzionera' quale Consorzio di manutenzione.
[3]Quando il Consorzio si costituisca fra i proprietari di uno dei suddetti bacini parziali, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione, continueranno a pagare quella speciale stabilita a' termini del precedente articolo 8 per le opere dell'intera bonificazione.
[4]Nel Regolamente per la esecuzione della presente legga saranno stabilite le norme speciali per la costituzione, organizzazione e funzione dei Consorzi stessi.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva