Art. 54

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I Consorzi, costituiti in conformita' alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacita' di stare in giudizio, di contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei presidenti o delle loro Deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi Statuti.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art54 · fonte su Normattiva