Art. 54
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I Consorzi, costituiti in conformita' alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacita' di stare in giudizio, di contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei presidenti o delle loro Deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi Statuti.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva