Art. 55
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[1]La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualita' di cui agli articoli 37, 39, 42, 43, 44, 45, 52 e 53 (1) della presente legge al pari di quella delle multe, viene fatta dall'Amministrazione dei Consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall'articolo 46 dalla Giunta provinciale amministrativa colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.
[2]Gli agenti di riscossione dei Consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facolta' attribuite agli esattori comunali.
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[4](1) Articoli 34, 35, 37, 40, 41, 42 e 43 della legge 25 giugno 1882 e 19 del testo 18 giugno 1899 che ha sostituito gli articoli 50 e 51 della legge 25 giugno 1882, citati nel presente articolo della stessa legge 25 giugno 1882.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva