Art. 56
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[1]Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei Consorzi di bonificamento sono registrati col diritto fisso di una lira.
[2]Sono soggetto parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva