Art. 57
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L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dall'imposta fondiaria per venti anni, a contare dalla data entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 15 aprile 1939 · versione 0 su Normattiva