Art. 58

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[1]L'aumento di valore derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle opere di bonificazione, non accresce I diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che la estensione di questi diritti sul maggior prodotto, cagionato ai terreni dalle opere di bonificamento della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

[2]L'ammontare annuale dei diritti di decima od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sara' determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art58 · fonte su Normattiva