Art. 64
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Il Governo del Re, non piu' tardi del 18 giugno 1901, procedera' alla classificazione delle opere di bonificazione contenute nell'allegato A, e fara' eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di prima categoria, per la esecuzione delle quali sara' impostata la somma annua di un milione per 24 esercizi a cominciare dal 1903-1904, quale contributo dello Stato. In questi limiti sara' provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva