Art. 64

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Il Governo del Re, non piu' tardi del 18 giugno 1901, procedera' alla classificazione delle opere di bonificazione contenute nell'allegato A, e fara' eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di prima categoria, per la esecuzione delle quali sara' impostata la somma annua di un milione per 24 esercizi a cominciare dal 1903-1904, quale contributo dello Stato. In questi limiti sara' provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art64 · fonte su Normattiva