Art. 65
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[1]Tenuti presenti gl'impegni assunti in virtu' di leggi precedenti, e quelli che derivano dell'esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge, l'ammontare della spesa a carico dello Stato, ed il numero degli esercizi, nei quali viene ripartita, rimangono stabiliti siccome risulta dalle allegate tabelle I, II, III e IV.
[2]A tal uopo e autorizzato in aggiunta al fondo di lire 5,751,100, inscritto nella parte straordinaria dello state di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1899-900, il maggiore assegnamento di lire 2,411,400 per gli esercizi 1900-901, 1901-902 e 1902-903; e di lire 4,991,757.14 per egli esercizi successivi fino al 1923-1924. Per ciascuna opera sara' iscritto in bilancio un capitolo speciale. Nello stato di previsione dell'entrata saranno stanziate di anno in anno le rate che dovranno versare le Provincie, i Comuni ed i privati in base ai decreti di ripartizione emesse a norma dell'articolo 66.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva