Art. 66
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Le somme a disposizione dell'Amministrazione, indicate nella tabella IV, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 67, costituiscono un fondo di riserva avente per iscopo:
- a)di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;
- b)di far fronte alle spese di manutenzione, fino a quando siano compiute e consegnate ai Consorzi;
- c)di provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui all'articolo 7, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vada e Colle Mezzano, e della Salina e Salinella San Giorgio presso Taranto, ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni;
- d)di corrispondere ai Consorzi l'interesse stabilito dall'articolo 9;
- e)di pagare il contributo dello Stato alle opere di bonificazione di seconda categoria, giusta l'articolo 25.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva