Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa depositi e prestiti aprira' un conto corrente fruttifero, al quale il Tesoro fara' annualmente dei versamenti corrispondenti:
- a)alle somme costituenti i residui per opere straordinarie di bonificamento risultanti al 30 giugno 1900;
- b)alle somme annualmente stanziate nel bilancio dei Lavori Pubblici per opere di bonificamento a decorrere dall'esercizio 1900-901.
[2]Le somme corrispondenti a quelle di cui alla lettera a saranno versate in sei eguali rate annuali entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901; quelle corrispondenti alla lettera b in tre rate eguali entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio. Se durante un esercizio finanziario occorreranno pagamenti sul fondo di cui alla lettera a) in misura superiore all'ammontare della rata annuale, il Ministro dei Lavori Pubblici prendera', col Ministro del Tesoro, i concerti opportuni per provvedere al necessario maggior versamento.
[3]Gli interessi che saranno liquidati sul conto corrente andranno in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva