Art. 68
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti del precedente articolo 67 verranno fatti annualmente sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e su quello dell'entrata, a cominciare dall'esercizio 1900-1901, i seguenti stanziamenti:
[2]I. - Partite di giro.
[3]Nella spesa, una complessiva assegnazione costituita dalla quota fissata sui residui per opere straordinarie di bonificamento risultanti al 30 giugno 1900, ed alle somme stabilite per le opere stesse dalla presente legge.
[4]Nell'entrata, una somma eguale a quella inscritta nella spesa, rappresentante i prelevamenti da eseguirsi dal conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, in relazione ai pagamenti disposti per opere straordinarie di bonificamento.
[5]II. - Entrate e spese effettive.
[6]Nella spesa, le assegnazioni per ciascuna delle varie opere di bonificamento in relazione al disposto della presente legge.
[7]Nell'entrata, i contributi versati degli Enti predetti e gli interessi, liquidati sul conto corrente di cui all'articolo 67.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva