Art. 69
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[1]Coi fondi inscritti nella categoria Spese effettive, secondo l'articolo precedente, il Ministero dei Lavori Pubblici provvedera', giusta le norme prescritte dalla vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato, al pagamento delle somme annualmente occorrenti per l'esecuzione delle bonificazioni contemplate nella presente legge.
[2]Tutte le somme residuali, insieme agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 67, saranno portate in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66 che sara' inscritto in apposito capitolo tra le spese straordinarie di bonificazione, e dal quale, mediante decreti Ministeriali, verranno prelevate le quote che occorrera' portare in aumento ai vari capitoli delle opere predette, e le altre somme necessarie.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva