Art. 7 — 1° comma articolo 10 ed articolo 12 della legge 18 giugno 1899
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[1]I lavori non potranno eseguirsi se non in base a progetti esecutivi i quali saranno approvati con decreto Ministeriale, osservate le norme prescritte dalle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilita' generale dello Stato, e 15 giugno 1893, n. 294, sul Genio civile, dal Regolamento approvato con R. decreto 13 dicembri 1894, n. 568, e dal Regolamento approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895 sulla compilazione dei progetti di opere dello Stato.
[2]I progetti delle opere contemplate nella presente legge debbono inoltre comprendere:
- a)i lavori occorrenti per la costruzione delle strade, che saranno riconosciute strettamente necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati;
- b)i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purche' siano necessariamente coordinati alle opere di bonificamento;
- c)i lavori di arginazione dei corsi d'acqua in pianura e quelli che servono a regolare i torrenti, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile e duraturo delle contrade da bonificarsi, che ricevono danni dai medesimi corsi d'acqua.
[3]Le spese relative a detti lavori sono state previste e fanno parte nelle somme indicate nelle unite tabelle I e III.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva