Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici terra' un conto distinto per ciascuna opera di bonificamento, e le somme a ciascuna assegnate non potranno essere impiegate per altre, salvo le eventuali economie accertate ad opera definitivamente compiuta e collaudata, che andranno a beneficio del fondo di riserva di cui all'articolo 66.
[2]Se pei risultamenti dei progetti esecutivi, o per qualsiasi tra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista per le opere da eseguirei a norma delle tabelle allegate, i fondi occorrenti alla differenza saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva