Art. 71

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le Casse di risparmio e gl'Istituti che esercitano il credito esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi degli interessati per l'esecuzione delle opere di bonificazione, nei limiti che saranno stabiliti mediante modificazioni ai rispettivi Statuti e Regolamenti, approvate con le norme prescritte nelle leggi 15 luglio 1888, n. 5546, e 22 febbraio 1885, n. 2922.

[2]A garanzia del rimborso dai prestiti fatti al riguardo tanto dalle Casse di risparmio e dagli Istituti che esercitano il credito fondiario, quanto da qualsiasi Ente o privato, varranno a favore dei mutuanti tutte le disposizioni dell'articolo 8.

[3]Per ogni singola operazione sara' provveduto con decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quelli dei Lavori Pubblici e del Tesoro.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art71 · fonte su Normattiva