Art. 73

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La bonificazione dovra' comprendere:

  • a)il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, dei bassifondi dell'Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre che richiedesse lavori d'indole straordinaria;
  • b)l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli, mediante regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio;
  • c)il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del Foro.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art73 · fonte su Normattiva