Art. 75
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Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, Consorzi obbligatori fra i proprietari dell'Agro romano, all'oggetto:
- a)di fare e mantenere in ciascun Consorzio i canali ed i fossi principali d'allacciamento e di scolo;
- b)di procurare nelle singole proprieta', comprese in ciascun Consorzio, l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva