Art. 77
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[1]Con R. decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verra' costituita una Commissione idraulico-economica, cui sara' affidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo.
[2]La Commissione si comporra' di tre delegati del Governo, di un delegato della Provincia e di un delegato del Comune di Roma. La Commissione avra' sede al Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva