Art. 79
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[1]I lavori contemplati nella lettera b dell'articolo 73, saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in Consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrita' sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.
[2]E' data facolta' ad ogni proprietario di eseguire, entro il proprio tenimento, nel termine che verra' prescritto dal Regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel Consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva