Art. 79

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[1]I lavori contemplati nella lettera b dell'articolo 73, saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in Consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrita' sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

[2]E' data facolta' ad ogni proprietario di eseguire, entro il proprio tenimento, nel termine che verra' prescritto dal Regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel Consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art79 · fonte su Normattiva