Art. 83

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[1]Ogni Consorzio, appena legittimamente costituito, dovra' immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio di amministrazione e la sua presidenza, e procedere alla formazione di uno speciale Statuto e Regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni, l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quello che e' disposto nel titolo III della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

[2]Lo Statuto dovra' essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art83 · fonte su Normattiva