Art. 83
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[1]Ogni Consorzio, appena legittimamente costituito, dovra' immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio di amministrazione e la sua presidenza, e procedere alla formazione di uno speciale Statuto e Regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni, l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quello che e' disposto nel titolo III della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.
[2]Lo Statuto dovra' essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva