Art. 84
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Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il Prefetto costituira' d'ufficio il Consorzio, e, d'accordo colla Commissione idraulico-economica, nominera' d'ufficio uno o piu' delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il Regolamento e Statuto, per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale, sara' fatto dalla Commissione stessa ed approvato dal Governo.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva