Art. 86
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La spesa per la bonificazione dell'Agro romano, sara' sostenuta per il 70 per cento dallo Stato, per il 15 per cento dalla Provincia di Roma e per il 15 per cento dai Comuni interessati.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva