Art. 87
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[1]La manutenzione delle opere che saranno eseguite dallo Stato nei comprensori di Ostia, Maccarese, Isola Sacra, continuera' a suo carico, salvo il contributo della Provincia o dei Comuni, come all'articolo precedente.
[2]La manutenzione delle opere che saranno eseguito dallo Stato nei comprensori di Stracciacappe, Baccano, Pantano, Lago dei Tartari e Valle dall'Almone, sara' eseguita a carico dei proprietari dei terreni riuniti in Consorzio obbligatorio, colle norme stabilite dalla legge medesima.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva