Art. 88
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[1]La Direzione generale del Fondo per il Culto, per causa di bonificamento, potra' essere autorizzata a dare in enfiteusi od anche alienare colla dispensa dei pubblici incanti i beni degli Enti soppressi che si trovano nell'Agro romano, dei quali le fu affidata la liquidazione dalla legge 19 giugno 1873 per frazioni non maggiori di ettari 400.
[2]Tale autorizzazione sara' accordata volta per volta dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio di Stato, e di concerto col Ministro competente per l'Agricoltura, e col Ministro dei Lavori Pubblici al quale spettera' la vigilanza e l'azione giuridica delle opere di bonificamento.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva