Art. 89
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[1]Rimangono in vigore le seguenti disposizioni speciali dei cessati Governi:
[2]A. Lago e Padule di Bientina.
[3]N. 1.
[4](Articolo 1 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[5]La essicazione del Lago e Padule di Bientina, o di Sesto e' dichiarata, a tutti gli effetti di ragione, opera interessante la utilita' pubblica.
[6]N. 2
[7](Articolo 2 decreto Granducale 18 marzo 1853),
[8]Il Governo assume la esecuzione di tutti i lavori occorrenti a conseguire il detto prosciugamento sulle norme indicate nell'articolo 1 del precedente decreto Granducale del 10 aprile 1852 ed anticipa tutte le spese.
[9]N. 3.
[10](Articolo 3 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[11]Operata la essiccazione del Lago, sara' per cura del Governo approfondato al Regio, l'Ozzeri, l'Ozzeretto, il Canale della Formica, della Fossa Navareccia d'Altopascio, e quello del Bocchino. Sara' del pari escavato un nuovo canale maestro tra lo sbocco attuale del Regio e l'origine del canale del Bocchino dove confluiranno due canali di scolo, cioe' uno in prolungamento della citata Fossa Navaraccia, l'altro proveniente dal Chiaretto di Staffoli.
[12]N. 4.
[13](Articolo 4 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[14]E' riservato a dopo ottenuto il prosciugamento del Lago di determinare i provvedimenti necessari alla sistemazione delle acque torbe ora influenti nel Lago con portarne la spesa a carico di chi di ragione.
[15]N. 5.
[16](Articolo 8 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[17]Attivato appena il canale essiccatore, resta impedita la navigazione tanto nel Lago, che nel Canale Imperiale; cessano tutti i diritti che aveva, o pretendeva di avere la Comunita' di Bientina nel Chiaro, e sono revocate le facolta' che tanto nel Chiaro, che nelle terre palustri si esercitavano dai possidenti, contadini e braccianti poveri di quel Comune.
[18]N. 6.
[19](Articolo 10 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[20]Anche durante i lavori resta inibita la pesca non solo nel nuovo canale essiccatore, e altri canali che saranno aperti, quanto ancora per ogni dove potesse il suo esercizio riuscire pregiudicevole alle opere di prosciugamento del Lago, e di bonificazione degli adiacenti terreni. Ci riserviamo per altro anche dopo attivato il nuovo emissario di permettere l'esercizio della pesca a chi ora ne gode dentro quei perimetri dove sia conciliabile col piano dei lavori, e fino a che i resultati dei medesimi lo permetteranno.
[21]N. 7.
[22](Articolo 11 decreto Granducato 18 marzo 1853).
[23]Il Governo riterra' nel libero, assoluto, ed esclusivo possesso tutta la estensione ora coperta dalle acque del Chiaro del Lago di Bientina, o di Sesto, e piu' la Fossa denominata «Canale del Bocchino», che in prosecuzione del Canale imperiale si diparte dalla Tura, e giunge fino al Lago.
[24]N. 8.
[25](Articolo 12 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[26]Dal giorno della introduzione delle acque nel Canale essiccatore sara' dal Governo corrisposta alla Comunita' di Bientina l'annua rendita di scudi duemila in compenso dei proventi che ricava dalla pesca nel Lago e pagliereti, delle facolta' di tagliare erbe, falasco, ecc., che i Regolamenti in vigore accordavano ai possidenti e contadini di quel Comune, dei sacrifizi imposti allo stesso Comune con le disposizioni di cui ai nn. 7 e 15 (1), non che della cessione pei terreni palustri di che nel seguente articolo.
[27]--------------
[28](1) Articoli 11 e 19 del decreto Granducale.
[29]N. 9.
[30](Articolo 13 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[31]I 1529 quadrati agrari 38/100 di terreno palustre, che all'estimo figurano in conto della Comunita' di Bientina, o quanti siano, ritenuti dal Comune quadrati agrari 264, dovranno nel rimanente al netto delle fosse di scolo e delle strade da aprire dividersi a cura della stessa Comunita' in tante preselle fra i Bientinesi ai quali in ordine ai Regolamenti veglianti e' oggi permesso di pescare, far canne, salicchio, ecc., nel Lago e Padule, compresi i rivenditori di pesce denominati Battelli.
[32]N. 10.
[33](Articolo 11 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[34]Lo stesso Municipio e' incaricato della distribuzione sulle norme da tracciare in uno speciale Regolamento da sottoporsi a cura di quel Consiglio comunale alla Sovrana approvazione e dove sara' richiesta nei concorrenti la qualita' di povero, di originario nel Comune o ivi domiciliato almeno da tre anni al 10 aprile 1852, e di godere ed esercitare materialmente la facolta' di pescare o al traffico di rivendita di pesce almeno da tre anni a quell'epoca.
[35]N. 11.
[36](Articolo 15 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[37]Saranno condizioni della concessione:
- a)godimento in piena ed assoluta proprieta' nel concessionario della Presella che gli verra' aggiudicata;
- b)solo aggravio della fondiaria da repartire sull'attuale rendita imponibile, non che della relativa tassa di bonificamento;
- c)esenzione per questa prima volta di ogni spesa di contratto e voltura da sopportarsi dalla Comunita' di Bientina, compresa la tassa di Registro fissata in una lira per ogni istrumento, quantunque contenente piu' concessioni.
[38]N. 12.
[39](Articolo 16 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[40]Per dieci anni continui dopo la concessione di che negli articoli precedenti, non sara' licito ai concessionari d'alienare, per qualsivoglia atto, fra i vivi, la Presella respettivamente assegnata, e l'alienazione che ne facessero dovra' ritenersi per nulla e come non avvenuta a tutti gli effetti.
[41]N. 13.
[42](Articolo 17 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[43]Sara' del pari vietata sulla Presella medesima ogni esecuzione immobiliare per debiti anteriori alla concessione, e per dieci anni successivi anche per debiti che si contraessero dopo, eccetto che per il pagamento delle contribuzioni e della relativa tassa di buonificamento.
[44]N. 14.
[45](Articolo 18 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[46]Il Chiaretto di Staffoli verra' occupato con le regole proprie dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilita', e salva la indennita' competente a chi di ragione.
[47]N. 15.
[48](Articolo 19 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[49]Sara' del pari e con le medesime regole espropriato il diritto di pesca nel Canale Imperiale dalle cateratte della Tura fino all'Arno, dovendo la indennita' relativa corrispondersi al Comune di Bientina, al quale sara' per altro pagato il prezzo che nella vendita di quel diritto si consegui dal Governo.
[50]N. 16.
[51](Articolo 20 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[52]Qualunque possano essere i rischi ed i risulti dell'impresa, il Governo l'assume a tutto suo carico dietro una corresponsione annua per cinquant'anni di lire 265,154, delle quali lire 85,154 graveranno lo stesso Governo pei terreni da conquistare sul Chiaro del Lago di Bientina o Sesto, e sul Chiaretto di Staffoli, e lire 180,000 saranno corrisposte dai possessori particolari dei terrenti bonificati.
[53]N. 17.
[54](Articolo 21 decreto Granducato 18 marzo 1853).
[55]La tassa di lire 180,000 gravante i particolari comincera' a decorrere dopo un anno dal giorno della introduzione delle acque dal Lago nel nuovo canale essiccatore; sara' pagata in rate bimestrali scadute, meno che nel primo anno in cui potra' pagarsi tutta la tassa al termine dell'annata; e sara' esigibile col privilegio del Braccio Regio, e con tutti gli altri privilegi, modi e penalita' a carico dei morosi che si osservano nella esazione della tassa prediale.
[56]N. 18.
[57](Articolo 25 del decreto Granducale 18 marzo 1853).
[58]Tutti i proprietari compresi nelle mappe e tavole indicative rese obbligatorie, contribuiranno al pagamento della tassa annua di lire 180,000, di che al n. 16 in proporzione dell'utilita' che andranno rispettivamente a risentire per causa dei lavori. Al quale effetto verra' creata per rappresentarli una Deputazione con le norme e facolta' di che nel Regolamento di questo stesso giorno.
[59]N. 19.
[60](Articolo 26 del decreto Granducale 18 marzo 1853).
[61]I terreni da conquistare sul Chiaro del Lago di Bientina, o di Sesto, o sul Chiaretto di Staffoli, non entreranno nel contributo di detta tassa di lire 180,000, ne' d'altra spesa a quello relativa, come per questi non prendera' parte il Governo alla Deputazione.
[62]N. 20.
[63](Articolo 27 del decreto Granducale 18 marzo 1853).
[64]A cura di questa Deputazione saranno i mantenimenti e restauri d'ogni genere del canale principale essiccatore con la Botte sotto Aruo, e dei canali maestri di che nell'articolo 91 con i loro accessori dopo regolare consegna da farsene dal Governo a lavori finiti.
[65]La Prefettura di Pisa avra' l'incarico di sorvegliare all'esatta esecuzione di questo obbligo, e ne approvera' in prevenzione la spesa relativa.
[66]Di questa spesa sara' tenuta dalla Deputazione partita separata nei suoi bilanci ed il Governo, o suoi aventi causa nei terreni da conquistarsi sul Chiaro di Bientina e Staffoli, vi dovra' annualmente concorrere nella proporzione medesima fissata nel precedente N. 16 pel reparto della spesa di primitiva costruzione dei lavori.
[67]N. 21.
[68](Articolo 28 del decreto Granducale 18 marzo 1853).
[69]Decorsi i cinquant'anni, e cosi saldato il debito dai possessori particolari contratto a favore del Governo per le spese di prima costruzione dei lavori di essiccazione del Lago, si sciogliera' la Deputazione di che al N.18, e se ne formera' una nuova alla quale prendera' parte il Governo, o suoi aventi causa nei terreni conquistati sul Chiaro del Lago di Bientina e Staffoli per l'effetto di provvedere ai termini di ragione al mantenimento dei corsi d'acqua stabiliti nell'interesse di quelle localita'.
[70]N. 22.
[71](Articolo 29 del decreto Granducale 18 marzo 1853).
[72]I terreni da conquistarsi sul Chiaro del Lago saranno al momento dell'acquisto descritti agli estimi con la stessa cifra imponibile che in ragione di superficie si trovera' attribuita ai terreni piu' prossimi a semplice pastura.
[73]Sui rimanenti terreni soggetti alla tassa di buonificamento non potra' per tutta la sua durata alterarsi la cifra imponibile che hanno presentemente, nonostante il maggior valore che vanno a ricevere dai lavori di prosciugamento.
[74]Dopo i cinquant'anni tanto i terreni da conquistarsi sul Chiaro, che gli altri imposti della tassa soggiaceranno alle regole comuni.
[75]N. 23.
[76](Articolo 30 decreto Granducale 18 marzo 1853).
[77]Non saranno ammesse opposizioni all'occupazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori previa la constatazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, e salvo il diritto alla indennita' ai termini di ragione.
[78]B. Bonificazioni dipendenti dagli antichi Editti del Governo napoletano.
[79]N. 24.
[80](Articolo 19 decreto Reale 11 maggio 1855).
[81]I demani comunali compresi nelle terre bonificabili, compiute le opere di bonificazione, verranno destinati secondo i dettami delle circostanze locali, o alla dotazione di colonie agricole, o alla quotizzazione fra le popolazioni pei rispettivi Comuni.
[82]C. Paludi Pontine.
[83]N. 25.
[84](Articolo 2 notificazione Pontificia 31 marzo 1862).
[85]Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nelle Paludi Pontine, contribuiranno:
[86]il Consorzio degli enfiteuti pontini e dei possidenti dei terreni compresi nei limiti designati dalla Pianta Salvati del 1783;
[87]il Governo;
[88]le provincie di Velletri e Frosinone (ora parti della provincia di Roma).
[89]N. 26.
[90](Articolo 3 notificazione Pontificia 31 marzo 1862).
[91]La concorrenza rispettiva del Consorzio dei particolari, dell'Erario e delle Provincie per le spese annuali occorrenti, resta determinata nel seguente rapporto costante:
[92]il Consorzio contribuira' per sessanta centesimi all'ammontare complessivo del Preventivo Pontino, detratti gli introiti;
[93]l'Erario contribuira' per venticinque centesimi come sopra;
[94]le Provincie pei rimanenti quindici centesimi come sopra.
[95]N. 27.
[96](Articolo 4 notificazione Pontificia 31 marzo 1862).
[97]L'importo annuo della quota dovuta dal Consorzio verra' percetto con una tassa imponibile in ragione di estimo su tutti i terreni designati come contribuenti nella citata Pianta Salvati a norma dei campioni seguenti:
[98]enfiteuti Pontini 4/7 del totale dell'imposizione;
[99]contribuenti di primo grado 2/7 come sopra;
[100]contribuenti di secondo grado 1/7.
[101]N. 28.
[102](Articolo 5 notificazione Pontificia 31 marzo 1862).
[103]L'imposta provinciale sara' ratizzata sulle due provincie di Velletri e Frosinone (ora parti della provincia di Roma) nella proporzione di 12 a 3, cioe' di 12 a Velletri e 3 a Frosinone.
[104]L'ammontare della suddetta imposta dovuta dalle Provincie sara' annualmente prelevato dai preventivi provinciali, ed i Consigli delle Provincie ne otterranno il reintegro facendo un riparto sul censimento a' termini di legge.
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