Art. 9
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[1]Ove le Provincie, i Comuni od i Consorzi gia' legalmente costituiti o quelli che si costituiranno fra. i proprietari interessati, domandino di eseguire a loro cura opere di bonificazione di prima categoria, sara' in facolta' del Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello del Tesoro, ed udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, di farne la concessione; a condizione che il richiedente dimostri di avere il modo ed i mezzi d'anticiparne tutta la spesa, salvo a riscuotere la quota dello Stato negli esercizi finanziari stabiliti nelle tabelle I e III per l'opera chiesta in concessione.
[2]Lo Stato pero' corrispondera' l'interesse del 4 per cento sulla somma a suo carico a decorrere dal collaudo generale o parziale e dei lavori e dei pagamenti effettivamente accertati, secondo le norme che verranno determinate nel Regolamento. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono abrogate le contrarie disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le disposizioni degli articoli 20, 21, 98, 99, 100 e 101 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, e l'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 774".
Testo vigente dal 10 febbraio 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 7 su Normattiva