Art. 90

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[1]Le spese per la bonificazione del Lago Salpi e delle Maremme toscane, per la parte che e' di proprieta' demaniale, e quelle per la bonificazione di Burana, che riguardano le opere da farsi dal Governo, giusta la convenzione approvata dalla legge 30 dicembre 1892, n. 736, continueranno ad essere a carico esclusivo dello Stato.

[2]Quanto alla Val di Chiana, rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente. se od in qual misura le Provincie, i Comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa.

[3]Per le opere che ancora occorrono al bonificamento del bacino del Sele, il Governo terra' conto della quota di concorso che potra' risultare dovuta dalla tenuta di Persane, e la mettera' a discarico proporzionale del contributo delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari dei terreni compresi nel raggio di bonificazione.

[4]Nulla e' innovato alla legge del 2 agosto 1837, n. 382, relativa alle spese di correzione dei corsi d'acqua, e di bonificazione nell'isola di Sardegna.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art90 · fonte su Normattiva